Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, con la sentenza n. 33205 del 21.05.2025 si pronuncia in merito alla specifica nullità prevista dall’art. 164 comma 1 del D. Lgs. N. 42 del 2044 (Codice dei Beni Culturali), che colpisce “le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte”. La disposizione è da sempre oggetto di ampie ed articolate discussioni, come è noto, sia in dottrina che in giurisprudenza. Il tribunale meneghino torna sul regime della sanzione prevista dal codice Urbani, (a partire da un caso di impugnazione da parte di un coerede di un progetto divisionale di asse ereditario contenente anche un bene archeologico asseritamente di proprietà dello Stato italiano), affermando che detta nullità è di tipo relativo, e può essere fatta valere (o essere oggetto di inazione) solamente dallo Stato, mentre non opera nei rapporti tra privati. Tale conclusione, cui i giudici milanesi giungono richiamando gli svariati arresti della Cassazione espressisi sul tema, si giustifica in ragione del preminente interesse pubblico posto a fondamento della disciplina dei beni culturali, e della necessità statuale della conservazione del patrimonio storico-artistico. L’assetto che ne deriva è denso di risvolti pratici, dal momento che, confliggendo tale nullità “relativa” con gli aspetti propri della categoria della nullità assoluta e con i suoi tipici corollari, si sottrae alla regola generale della operatività erga omnes, così come alla possibile azione tesa alla dichiarazione giudiziale della nullità concessa a chiunque vi abbia interesse, e alla rilevazione d’ufficio da parte del giudice.