In relazione al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., per la risoluzione della questione di diritto «se la procedura sommaria per convalida di sfratto per morosità di cui all’articolo 658 cod. proc. civ. sia o meno applicabile al contratto di fitto di azienda ovvero al contratto di fitto di ramo di azienda», la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con la sentenza n. 29253 del 13 novembre 2024, ha chiarito che «a seguito delle modifiche introdotte nell’art. 657 c.p.c. dal d.lgs. n. 149 del 2022, il procedimento speciale di intimazione di sfratto per morosità di cui all’art. 658 c.p.c. è applicabile anche al contratto di affitto di azienda (o di ramo di azienda) che comprenda uno o più beni immobili».
Ciò, secondo la Cassazione, in conseguenza dell’interpretazione diretta del combinato disposto degli artt. 657, primo comma (nel testo modificato dall’art. 3, comma 46, lett. a, d. lgs. n. 149 del 2022 per il quale «all’articolo 657, primo comma, dopo le parole «può intimare al conduttore,» sono inserite le parole «al comodatario di beni immobili, all’affittuario di azienda,») e dell’art. 658 c.p.c..