Con la sentenza n. 1443/2025 la Cassazione affronta il caso di una ricorrente che aveva proposto domanda di risarcimento del danno alla salute e da violazione del diritto all’autodeterminazione per essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico diverso e più invasivo rispetto a quello programmato. In particolar modo, la stessa veniva sottoposta ad intervento chirurgico di rimozione plastica gastrica antireflusso e una anastomosi gastro digiunale, mentre era stata eseguita una resezione subtotale dello stomaco e della cistifellea, non autorizzata, non giustificata da una ipotesi di urgenza. La Suprema Corte cassa la sentenza d’appello che, nel confermare la decisione del primo grado, aveva rigettato la domanda della ricorrente, limitando il suo accertamento alla mancanza di prova, da parte della paziente, che avrebbe rifiutato il diverso intervento se le fosse stato illustrato adeguatamente.
La Suprema Corte, al contrario, argomenta nel senso che ai fini della distribuzione tra le parti degli oneri probatori prevale il dato, incontestato, che la paziente sia stata sottoposta – a sua insaputa e fuori da una situazione di urgenza – ad un intervento ben più complesso ed invasivo di quello programmato, e che dunque è errata la decisione che in una tale situazione fa gravare sul paziente l’onere di provare che, ove fosse stato informato del più complesso intervento che i medici avevano in animo di eseguire, non vi avrebbe consentito.
Il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte è il seguente: “In caso di intervento chirurgico più complesso e invasivo rispetto a quello inizialmente programmato e concordato, effettuato senza adeguata informazione e consenso del paziente, in assenza di situazioni di urgenza, non grava sul paziente l’onere di provare che se fosse stato informato avrebbe rifiutato tale intervento. Al contrario, è onere della struttura sanitaria dimostrare che il paziente avrebbe prestato il consenso al più invasivo intervento”.