Con la recente ordinanza in data 26 Agosto 2024, il Tribunale di Milano, Giudice dott.ssa Valentina Boroni, nell’ambito di un ricorso per accertamento tecnico preventivo volto ad accertare la responsabilità della Casa di Cura resistente per asserito errato intervento ortopedico, ha ritenuto ammissibile l’azione diretta del ricorrente nei confronti della Compagnia assicuratrice la Struttura sanitaria stessa, per come disciplinata dalla legge n. 24/2017 all’art. 12, comma 6, in base al quale le disposizioni ivi contenute “si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6 dell’art. 10 con il quale sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie”.
Ciò, più segnatamente, in considerazione dell’operatività della succitata norma a seguito dell’entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 232/2023, pubblicato in data 01/03/2024, nel quale sono ricompresi proprio i requisiti minimi delle polizze assicurative come previsti dall’art. 10, comma 6, della Legge 24/2017 quale presupposto, appunto, per l’azione diretta del danneggiato nei confronti delle Compagnie assicuratrici le Strutture sanitarie-socio sanitarie e gli esercenti le professioni sanitarie.
Con lo stesso provvedimento, il Tribunale ha precisato che, “la norma richiamata condiziona testualmente l’operatività della azione diretta alla entrata in vigore del decreto, quale presupposto processuale, e non fa riferimento alla necessità, sostanziale, dell’avvenuto previo adeguamento delle condizioni contrattuali, restando per il vero questo ambito confinato al merito (ove potrà essere esaminato compiutamente il tema delle eccezioni opponibili anche in relazione a contratti stipulati anteriormente alla entrata in vigore del decreto)”. A quest’ultimo riguardo, infatti, è noto come il Decreto n. 232/2023, all’art. 18, chiarisca che gli assicuratori avranno due anni di tempo dalla sua entrata in vigore per adeguare i contratti ai nuovi requisiti minimi.