Tale principio di diritto viene espresso dalla Suprema Corte nell’ordinanza del 26 settembre 2024, n. 25707.
In particolare, la S.C. ha accolto i motivi di ricorso formulati dai proprietari di un terreno occupato sine titulo dalla P.A. che avevano svolto opposizione avverso la quantificazione dell’indennità loro spettante determinata nel decreto di acquisizione emanato dall’Ufficio per le espropriazioni del Comune ove era sito il terreno medesimo.
La misura di tale indennità, illustra la Corte cassando la sentenza d’appello impugnata, va quantificata sulla scorta della destinazione urbanistica attuale del bene, e non, diversamente, sulla base di quella esistente al momento della precedente occupazione.
La Corte ha chiarito che, qualora si interpretasse la norma in senso contrario, si opererebbe una soluzione interpretativa in contrasto con gli artt. 3, 42 e 97 Cost., in quanto si introdurrebbe un criterio violativo del principio di eguaglianza, di ragionevolezza e di tutela della proprietà privata.
Per questo, “ai fini dell’indennizzo ex art. 42 bis D.P.R. n. 327 del 2001, il valore venale del bene oggetto del provvedimento di acquisizione sanante deve essere determinato con riferimento alla data di adozione del provvedimento acquisitivo, volto a ripristinare, ma solo con effetto ex nunc, la legalità amministrativa violata.”.