L’Agenzia delle Entrate, in aderenza a quanto già deciso dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli per la realizzazione di un impianto fotovoltaico – pur con le dovute differenze applicative ratione temporis – , con la Risoluzione n. 23/E del 3 aprile 2025 ha chiarito che “agli atti di “costituzione” del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9 per cento prevista dal primo periodo dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa, in luogo dell’aliquota del 15 per cento di cui al terzo periodo del medesimo comma.