Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 4581 del 6 aprile 2023 ha chiarito che possono acquisire la qualifica di ETS enti che intendano svolgere le proprie attività di interesse generale sulla base di un sistema valoriale che, anche partendo da un’ispirazione iniziale ad un credo di natura religiosa (ma non solo), orienti le stesse, finalisticamente, al raggiungimento di obiettivi di carattere civico, solidaristico o di utilità sociale. Invece il perseguimento di finalità di evangelizzazione o di culto e lo svolgimento di attività di religione e di culto restano estranee all’ambito di applicazione del Codice del Terzo settore.

Inoltre, il MLPS ha chiarito che le norme statutarie che prescrivono l’appartenenza alla confessione religiosa alla quale l’ente si ispira, ai fini dell’ingresso nella compagine associativa sono illegittime in una APS ma possono essere ragionevoli in un’associazione ETS, mentre ai fini dell’assunzione della titolarità delle funzioni di amministratore può costituire, anche in una APS, un requisito ragionevole, coerente e, quindi, non discriminatorio.