La Suprema Corte con la sentenza n. 23 gennaio 2025, n. 1686 afferma che la ridotta entità del conguaglio è criterio che deve sempre ispirare la scelta della soluzione più adeguata in materia di divisione ereditaria, in modo da evitare che sia alterata la giusta distribuzione dei beni che deve avvenire in natura, mentre il conguaglio ha la sola funzione di ristabilire l’equilibrio tra le quote e di superare eventuali differenze di valore.
La seconda sezione civile della Suprema Corte, risolvendo una contorta vicenda successoria, si sofferma, in particolare, sull’esame dei requisiti per operare la divisione ereditaria in natura e, per altro verso, sulla relazione sussistente tra l’obbligo di collazione e la domanda di accertamento della donazione indiretta, ai fini della collazione stessa.
Ricorda la Corte che, a norma dell’art. 718 c.c., a ciascun condividente spetta una parte in natura dei beni da dividere, siano essi mobili o immobili e che, in presenza di una pluralità di immobili, è rimesso al giudice di merito valutare se il diritto dei singoli condividenti sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento di ciascuna entità immobiliare, oppure attraverso l’assegnazione di interi immobili ai singoli aventi diritto. Per l’effetto, qualora i singoli beni consentano, da soli o insieme con altri beni, di comporre la quota di alcuno dei condividenti in modo che le altre possano formarsi con i restanti immobili, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, essendo comunque ottenuta la ripartizione quantitativa e qualitativa dei vari cespiti compresi nella comunione. Tuttavia per la Suprema Corte, per verificare la corretta formazione del progetto divisionale, non può prescindersi dal conferire il giusto rilievo all’entità dei conguagli.
Quanto, invece, al motivo di ricorso incidentale, i giudici di legittimità hanno chiarito che, se è vero che, in linea di principio, l’obbligo di collazione sorge in via automatica, senza che occorra una esplicita domanda in tal senso (essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l’esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione), tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all’obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell’esistenza dell’atto di liberalità, nel rispetto delle preclusioni.