In tema di infezioni nosocomiali, o infezioni correlate all’assistenza (ICA), con la recente Ordinanza n. 24916 del 1° settembre 2026, la Suprema Corte è tornata a pronunciarsi sul riparto dell’onere probatorio nella responsabilità sanitaria, precisando non soltanto il contenuto, ma anche il grado di specificità della prova liberatoria gravante sulla Struttura.

E dunque, muovendo dal principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità sul riparto dell’onere probatorio in materia di responsabilità sanitaria, in base al quale spetta al paziente provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione, e nel confermare che la relativa fattispecie non integra un’ipotesi di responsabilità oggettiva, gli Ermellini, in continuità con precedenti pronunce (Cass. 6386/2023 e Cass. n.4864/2021) hanno ribadito che, con specifico riferimento alle ICA, “spetterà alla struttura provare 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive; 2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico”.

Il profilo qualificante della pronuncia attiene, tuttavia, al modo in cui tale prova deve essere fornita. Più nello specifico, una volta che il danneggiato abbia dimostrato – anche a mezzo di accertamento peritale che collochi, in base ai noti criteri temporale, topografico e clinico, l’origine dell’infezione in ambiente ospedaliero – il legame tra la condotta della struttura e l’evento dannoso, la Struttura è tenuta a provare, in modo positivo e puntuale, di aver adottato le misure di prevenzione imposte dalle norme e dalle leges artis e di averle applicate al caso concreto. E ciò, chiarisce la Corte, non può risolversi nel richiamo di attestazioni di carattere generale (la sanificazione del posto letto, la conformità agli standard ISO) occorrendo, invece, la prova effettiva di come i protocolli siano stati concretamente osservati, dalla disinfezione alla sterilizzazione, dalla gestione di biancheria e rifiuti fino ai sistemi di sorveglianza e alla profilassi.

La Cassazione, quindi, in estrema sintesi, ribadisce il principio in base al quale, ai fini della prova liberatoria posta a carico della Struttura sanitaria, non basta documentare in astratto la predisposizione di misure e protocolli di prevenzione, né richiamare certificazioni o standard di qualità di portata generale, ma è necessario, altresì, fornire la prova della loro concreta ed effettiva applicazione al caso specifico.