In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull’acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione, l’onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 c.c.” Questo il principio ribadito nell’ordinanza della Cassazione del 9 maggio 2023 n. 12337.

Sulla garanzia per i vizi, come noto, il legislatore con l’art. 1490 c.c. ha previsto che “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.

Il successivo art. 1495 c.c., rubricato “Termini e condizioni per l’azione”, dispone che “Il compratore decade dal diritto alla garanzia, se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, salvo il diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge”.

La pronuncia in esame è di particolare interesse in quanto, in linea con la giurisprudenza di legittimità più recente (V. Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 06/03/2008) 14/05/2008, n. 12130. Contra: Cass. civ., Sez. II, 11/08/1990, n. 8194), ha colmato il vuoto normativo (art. 1495 c.c.) prevedendo che l’onere di provare la tempestività della denunzia ricade sul compratore.