In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 18, comma 2, del d.lgs. 117/2017, attualmente in fase avanzata dell’iter di formazione, continua ad applicarsi il decreto 14 febbraio 1992 che prevede la numerazione progressiva delle pagine del registro dei volontari, la bollatura in ogni pagina nonché l’apposizione della dichiarazione da parte dell’autorità che ha bollato le pagine circa il numero complessivo delle stesse.