Con Nota n. 12675/2022 il Ministero del Lavoro ha affermato che i segretari comunali sono legittimati a vidimare il registro dei volontari non occasionali, obbligatorio per tuti gli Enti del Terzo Settore:
la formulazione utilizzata nel decreto ministeriale del 2021, pur non menzionando espressamente il segretario comunale, non lo esclude, rientrando quest’ultimo nella definizione di pubblico ufficiale; consente al contrario di individuare con la massima flessibilità i soggetti che all’interno delle varie amministrazioni pubbliche interessate possono porre in essere l’operazione, in modo da semplificarne e agevolarne il compimento a vantaggio degli enti del terzo settore interessati, garantendo comunque il raggiungimento dell’obiettivo: attestando la composizione del registro, di assicurarne la futura integrità (ovvero non consentirne l’alterazione delle scritture, la sottrazione, aggiunta o sostituzione delle pagine) a garanzia degli eventuali successivi controlli.