Con Nota n. 8115 il Ministero del Lavoro è stato chiamato a pronunciarsi sulla possibilità di costituire un’impresa sociale avente forma giuridica di società a responsabilità limitata semplificata.
In caso di S.r.l. semplificata costituita ai sensi dell’art. 2463-bis c.c., l’atto costitutivo, redatto per atto pubblico, deve conformarsi ad uno specifico “modello standard” (adottato con d.m. n. 138 del 23 giugno 2012 del Ministro della giustizia); in proposito, l’art. 2463-bis, comma 3, c.c., ha espressamente sancito che le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.
Per contro, varie disposizioni del d.lgs. 112/2017 individuano contenuti obbligatori per gli atti costitutivi delle imprese sociali: è del tutto evidente che uno statuto che si limiti a riprodurre i contenuti del modello standardizzato di S.r.l. semplificata non sarà idoneo a soddisfare quanto richiesto relativamente ai contenuti statutari dal decreto legislativo 112/2017.
La soluzione del problema, secondo il Ministero, è offerta dalla circolare 3657/2013 del Ministero dello sviluppo economico, ove sono elaborate una serie di considerazioni dalle quali emerge la possibilità che “l’atto costitutivo e lo statuto delle S.r.l. semplificate ben possono essere integrati dalla volontà negoziale delle parti”, considerato che il modulo standard contiene “clausole minime essenziali che, integrate dalla regolamentazione codicistica, consentono il funzionamento della società a responsabilità limitata semplificata costruita su quel modello”.
Ciò fa ritenere possibile che l’atto costitutivo/statuto sia redatto sulla base del modello standard prescritto dal d.m. n. 138/2012, opportunamente integrato con le disposizioni inderogabili del d. lgs. n. 112/2017.