Con sentenza n. 3158 del 24 maggio 2023, il T.A.R. Campania, Sez. I, ha ritenuto corretto il diniego di iscrizione di un trust nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il T.A.R. ha rilevato come i trust, non avendo soggettività giuridica, non possano essere configurati come “enti” e dunque manchino di una caratteristica essenziale per potersi qualificare come “Enti del Terzo Settore”.

Infatti, ai sensi dell’art. 4 co. 1 CTS, possono assumere la qualifica di ETS, oltre ad una serie di soggetti puntualmente individuati dalla norma, anche “gli altri  enti  di  carattere  privato diversi dalle società” e dunque, sostanzialmente, enti “tipici” o “atipici”, mentre i trust sono considerati, per pacifica giurisprudenza, non soggetti giuridici (e dunque enti), bensì più propriamente insiemi di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale.