La Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina fiscale applicabile rispetto alle operazioni di trasferimento di beni a titolo gratuito in favore di enti dotati della qualifica di Onlus.

Secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 104, comma 1, Cts  fino alla fine del periodo transitorio, in attesa che diventi operativo il Runts, a tutti i trasferimenti a titolo gratuito effettuati in favore degli enti iscritti negli attuali registri previsti dalle normative di settore – Onlus, Aps e OdV – si applicano le agevolazioni fiscali di cui all’art. 82 Cts.

Questa norma, già in vigore già dal 1° gennaio 2018, concerne disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali e al suo secondo comma prevede infatti che non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli Ets, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali in forma di società, che siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ne deriva che tutti i trasferimenti a titolo gratuito, tra questi anche i trasferimenti a seguito di scioglimento e liquidazione di un ente, effettuati a favore di Onlus, Odv e Aps possono già beneficiare dell’esenzione dalle imposte di successione e donazione e da quelle ipocatastali, puchè i beni ricevuti siano utilizzati per lo svolgimento dell’attività istituzionale indicata nello statuto.

Va altresì precisato che questo tipo di agevolazione è analoga a quella recata dall’art. 3, commi 1 e 2 , D.Lgs. n. 346/90 e dagli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3 D.Lgs. n. 347/90, la cui disciplina continuerà ad essere applicata ai trasferimenti gratuiti a favore dei restanti soggetti previsti dalle medesime norme.