Con il parere n. 001449/2018 il Consiglio di Stato ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove norme sulla trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche di cui al comma 125 della Legge annuale per il mercato del lavoro e la concorrenza.

Gli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dalla disciplina emanata nello scorso Agosto 2017 dovranno infatti essere introdotti e rispettati a partire dall’anno 2018 (inteso come anno di decorrenza fiscale).

A partire dal 28 febbraio 2019 ed entro il 28 febbraio di ogni anno, dunque, le associazioni di protezione ambientale (a carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni – art.13, L. n. 349/1986), le associazioni di tutela dei consumatori (art. 137, D.Lgs. n. 206/2005), le associazioni (in senso generico), le Onlus e le fondazioni che abbiano ottenuto sovvenzioni o qualsiasi altro tipo di vantaggi economici dalle pubbliche amministrazioni o dai soggetti di cui all’art. 2-bis, D.Lgs. n. 33/2013, dalle società di fatto e di diritto controllate da pubbliche amministrazioni e da società in partecipazione pubblica, saranno tenute a fornire riscontro di ciò per mezzo dei propri siti/portali digitali.

La norma si applica anche alle “imprese” beneficiarie, che a differenza degli enti succitati dovranno invece farne menzione nella nota integrativa del bilancio di esercizio o dell’eventuale bilancio consolidato, pena la restituzione delle somme ai soggetti eroganti (sanzione che, in linea con in dato testuale della norma, secondo il CdS varrebbe solo per questo tipo di enti).