La legge n. 38 del 2023, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge n. 11 del 2023, ha stabilito l’inapplicabilità, fra gli altri, a Onlus, OdV e APS che fossero già costituite alla data del 17 febbraio 2023, del divieto di sconto in fattura e di cessione del credito di imposta in relazione agli interventi rientranti nel cosiddetto “Superbonus”.

La legge di conversione ha inoltre chiarito due punti relativamente all’applicazione a Onlus, OdV e APS dell’art. 119 co. 10bis DL 34/2020 (Decreto Rilancio), che, come noto, stabilisce, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di interventi rientranti nel Superbonus:

  • i requisiti richiesti dalla norma [(i) svolgimento di attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, (ii) mancata percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, (iii) possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito – quest’ultimo titolo a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore al 19 maggio 2020] devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d’uso;
  • il requisito relativo alla mancata percezione di compensi o indennità da parte degli amministratori si intende soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con autodichiarazione, che i membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.