La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2023 ha chiarito l’ambito di applicazione dell’art. 119 co. 10-bis del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 77/2020) che stabilisce, in determinati casi, particolari modalità di determinazione delle spese ammesse alla detrazione spettante per le spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).
La norma riguarda espressamente e tassativamente soltanto:
- le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale o Onlus di cui al D.Lgs. n. 460/1997,
- le Organizzazioni di Volontariato o OdV iscritte ai registri di cui all’art. 6 L. n. 266/1991 e
- le Associazioni di Promozione Sociale o APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’art. 7 L. n. 383/2000,
che siano in possesso di ulteriori specifici requisiti relativi alla propria operatività e agli immobili di cui sono in possesso.
In considerazione del disposto del Codice del Terzo Settore, l’Agenzia delle Entrate ha tuttavia chiarito che il passaggio dall’Anagrafe delle Onlus al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (e quindi alla qualifica di Ente del Terzo Settore o ETS), comporta una sostanziale continuazione della operatività della Onlus, che acquisisce formalmente la qualifica di ETS e, pertanto, non fa venir meno la possibilità di fruire del Superbonus secondo quanto previsto dal co. 10-bis in parola, a condizione che vengano rispettati gli ulteriori requisiti ivi previsti.