L’Agenzia delle Entrate, dopo aver chiarito l’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 119 co. 10-bis del Decreto Rilancio (v. news del 16 febbraio 2023), con la circolare n. 3/E dell’8 febbraio 2023, ha fornito delucidazioni in ordine agli ulteriori requisiti richiesti.

In particolare, rispetto all’ambito oggettivo di applicazione del comma 10-bis, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che gli immobili oggetto degli interventi agevolabili devono rientrare in una delle seguenti categorie catastali:

  • B/1 (collegi, convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme);
  • B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro);
  • D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro).

Inoltre, la circolare chiarisce che la norma non richiede che, al momento dell’effettuazione dei lavori, l’immobile sia già utilizzato per l’esercizio delle attività di servizi socio-sanitari, purché, in ogni caso, sia tassativamente posseduto, in data certa anteriore al 1° giugno 2021, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito; ne consegue che, ad esempio, il contratto di locazione non costituisce un titolo idoneo per poter usufruire delle modalità di calcolo del comma 10-bis.