L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 3/E dell’8 febbraio 2023, dopo aver chiarito l’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo dell’art. 119 co. 10-bis del Decreto Rilancio (v. news del 16 febbraio 2023 e del 3 marzo 2023), ha fornito ulteriori precisazioni sul divieto di percezione di compensi degli amministratori.

Come già avuto modo di far presente nella circolare 23/E del 23 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la condizione di gratuità della carica deve sussistere sin dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento (1° giugno 2021) e deve perdurare per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione.

Ne consegue che non sarà possibile avvalersi del Superbonus con le modalità previste dall’art. 119 co. 10-bis anche qualora, dopo la citata data di entrata in vigore:

  • venga adottata una delibera del CdA che stabilisca la gratuità della carica degli amministratori;
  • gli amministratori provvedano a restituire i compensi e/o a rinunciare alle indennità previste nello statuto.

Da ultimo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il rispetto della detta condizione di gratuità non viene meno nel caso in cui un membro del CdA percepisca compensi a diverso titolo: ad esempio per lo svolgimento di attività di lavoro dipendente.