C’è tempo fino al 31 dicembre per la costituzione di / “trasformazione in” società benefit beneficiando del credito di imposta del 50% dei costi.

L’art 38-ter del Decreto Rilancio rubricato “Promozione dell’ecosistema Società Benefit” riconosce un credito di imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti dalla data di entrata in vigore della legge fino al 31 dicembre 2020. Il credito è utilizzabile in compensazione con F24 e, stando alle Note di Lettura del Decreto, pare sia possibile l’utilizzo in compensazione già a partire dal 2020.

Ma cosa sono le Società Benefit e perchè una società dovrebbe aspirare a tale “qualifica”?

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto in Italia la Società Benefit, che non è un tipo societario a sé stante bensì una società, riconducibile alle tradizionali categorie, che persegue, oltre allo scopo di lucro, uno scopo di beneficio comune, operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile. Si tratta dunque di un modello che tende a promuovere le attività a sfondo sociale, incrementando le ricadute sociali positive sulle persone e sull’ambiente.

Si distingue dalla B-Corp certificata: B-Corp è la qualifica conseguita da un’impresa a seguito di una certificazione rilasciata da un ente terzo (B-Lab). Una B-Corp (anche detta Certified B Corporation) è, infatti, una società che si è sottoposta volontariamente alla valutazione di B-Impact promossa dal B-Lab e, avendone ottenuto la certificazione, può utilizzare il relativo marchio.

La qualifica di SB non comporta agevolazioni fiscali. Tuttavia, è ragionevole ipotizzare che possa attrarre talenti e capitali, visto che sempre più frequentemente sia le nuove generazioni sia gli investitori istituzionali sono interessati a quelle aziende la cui attività produce un impatto positivo sociale ed ambientale e che offrono serie tutele legali, responsabilità e trasparenza nel perseguire la propria missione.

Dal punto di vista tecnico devono essere rispettate le seguenti peculiarità normative che devono risultare anche dallo statuto.

Denominazione

E’ possibile (quindi non obbligatorio sebbene opportuno) introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole «Società benefit» o l’abbreviazione «SB» ed utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

Oggetto sociale

La struttura dell’oggetto sociale deve essere suddivisa in due parti:

  • la prima strettamente legata alla natura profit della società
  • la seconda che individua le esigenze sociali da tutelare: il cosiddetto beneficio comune.

Tecnicamente, ai sensi del comma 378 dell’art. 1 della legge 208/2015, il beneficio comune è identificabile nel «perseguimento – nell’esercizio dell’attività economica delle società benefit – di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376». Dette categorie sono individuabili nelle «persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse» da intendersi come lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile, ossia qualunque soggetto, individualmente considerato o calato nella collettività, che direttamente o indirettamente sia coinvolto nell’attività posta in essere dalla società benefit. La relazione illustrativa del disegno di legge puntualizza in proposito che le Società Benefit “ della loro attività economica abbiano anche l’obiettivo di migliorare l’ambiente naturale e sociale nel quale operano, riducendo o annullando le esternalità negative o meglio utilizzando pratiche, processi di produzione e beni in grado di produrre esternalità positive e che si prefiggono di destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al perseguimento della crescita del benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico presenti nel luogo ove operano o sul territorio nazionale, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali, nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale”. Ad esempio, rientrano fra gli estremi di beneficio comune il ricorso, nell’ambito dell’attività di impresa, a fonti di energia rinnovabile o a fornitori a “km. 0”, così come le politiche adottate a sostegno delle famiglie dei dipendenti (es. welfare aziendale, conciliazione casa-lavoro, asili nido aziendali). Quanto detto, tuttavia, non preclude la possibilità che la società possa perseguire anche obiettivi di carattere più generale di sostegno alla comunità territoriale (es. iniziative culturali, sociali, ambientali).

La gestione della Società Benefit

La Società Benefit è gestita secondo le regole proprie del tipo societario adottato, opportunamente declinate in funzione delle prescrizioni di cui al comma 380 della legge n. 208/2015. In particolare, la legge impone la nomina di uno o più «soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune». Il compito di procedere alla nomina del c.d. “benefit director” spetta all’organo amministrativo. Essendo una figura di ausilio e di controllo funzionale alla gestione, non necessariamente deve rivestire la carica di amministratore. Appare doveroso precisare, comunque, che la presenza del responsabile non esonera l’organo amministrativo e l’organo di controllo dallo scrupoloso adempimento delle proprie funzioni.

Relazione annuale e valutazione dell’impatto generato

L’organo amministrativo deve predisporre una relazione annuale avente ad oggetto l’attività svolta dalla società, redatta secondo precise modalità, allegata al bilancio e pubblicata sul sito internet della società. Tale relazione costituisce uno dei pochi obblighi che si aggiungono a quelli tradizionali a carico degli amministratori in seguito all’inserimento della società nell’ambito di società benefit ed ha il precipuo scopo di rafforzare la trasparenza dell’operato dell’impresa.

La relazione annuale include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori;

b) la descrizione degli obiettivi che la società intende perseguire nell’esercizio successivo;

c) la valutazione dell’impatto generato che deve comprendere le seguenti aree di analisi:

  1. Governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo, al livello di coinvolgimento dei portatori d’interesse e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
  2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
  3. Altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
  4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

La relazione di impatto deve essere fatta utilizzando il cosiddetto “standard di valutazione esterno” che dev’essere:

  1. Esauriente ed articolato;
  2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
  3. Credibile perché sviluppato da un ente dotato delle competenze necessarie;
  4. Trasparente.

Lo standard di valutazione esterno

Esistono numerosi standard, indicatori compositi, linee guida, sviluppati a livello nazionale e internazionale, che possono essere utilizzati per descrivere e valutare l’impatto generato. Tra questi si segnalano:

  • il sistema “Impresa Etica” proposto dal Centro per l’Innovazione e lo Sviluppo Economico – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena (CISE) – che prevede anche un percorso di asseveramento per le imprese ispirato a principi e prassi contenuti nella Linea Guida UNI ISO26000 (Responsabilità Sociale d’Impresa);
  • il Global Compact Self Assessment Tool sviluppato da parte di ONU Global Compact;
  • il B Impact Assessment (BIA) sviluppato da B-Lab.

Perché diventare Società Benefit?

Come sopra anticipato, lo status di SB non ha al momento alcun impatto (né positivo né negativo) sul trattamento fiscale dell’impresa. Tuttavia, diventare una società benefit porta dei vantaggi per tutti gli stakeholder dell’azienda, per il management e i dipendenti, per clienti e fornitori e per il territorio. In particolare: 

  1. la forma giuridica di SB dà agli investitori la certezza che un’azienda mantenga la responsabilità di perseguire la propria missione nel futuro. Questo può aiutare le aziende ad attrarre capitali di investimento;
  2. le SB sono in prima linea in un movimento innovativo di crescita che porta ad una crescita reputazionale importante;
  3. “I Millennial rappresentano oggi il 50% e diventeranno il 75% della forza lavoro entro il 2025; il 77% di essi afferma che lo scopo dell’azienda è il motivo principale per cui scelgono un certo datore di lavoro. La Società Benefit assicura ai futuri talenti che l’azienda è legalmente impegnata nel perseguire una missione di impatto positivo” (Deloitte Millennial Survey).