Il Ministero si è pronunciato con Nota Direttoriale n. 10979/20 20 sulla applicabilità ai soci volontari di una cooperativa sociale della previsione contenuta nell’art. 17 comma 4 del d. lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), contenente la seguente deroga alla regola generale secondo cui ai volontari degli ETS possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate: “le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché’ non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.”

Sulla base dell’art. 40 del Codice del Terzo settore le imprese sociali sono disciplinate dal d.lgs. n. 112/2017 e le cooperative sociali ed i loro consorzi, imprese sociali “di diritto” (art. 1, comma 4, d. lgs. n. 112/2017) continuano ad essere disciplinati dalla legge speciale n. 381/1991.

Sempre ai sensi del Codice del Terzo Settore, le disposizioni dello stesso “si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare”.

Con riferimento alla generalità delle imprese sociali il Ministero osserva che l’art. 13 del d. lgs. n. 112/2017, nel far riferimento alle prestazioni dei volontari, nulla dice in merito alle modalità di rimborso delle spese sostenute, con la conseguenza che, con riferimento alle imprese sociali diverse delle cooperative sociali, emerge in tutta immediatezza l’applicabilità di quanto disposto dal comma 4 dell’art. 17 del Codice del Terzo Settore.

L’art. 2, comma 4, della legge sulle cooperative sociali prevede che gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e che ad essi possa “essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci”. Si tratta di una norma speciale in materia di disciplina dei rimborsi ai soci volontari.

Ma poiché la previsione della modalità di rimborso “semplificata”, prevista dal Codice del Terzo settore non si pone in contrasto con quella di cui alla citata l. n. 381/1991, costituendo essa una mera facoltà che l’ente potrebbe decidere di non esercitare, semplicemente non deliberando nulla a riguardo, Il Ministero conclude che si possa ragionevolmente ritenere che alle cooperative sociali si applichino gli articoli da 17 a 19 del Codice, che possono essere considerati integrativi della disciplina speciale; in particolare può essere applicato il comma 4 dell’art. 17, a condizione che ciò avvenga all’interno di una metodologia complessiva di quantificazione e rimborso delle spese, come previsto dal combinato disposto del citato comma e del comma 4 dell’art. 2 della legge n. 381/1981.

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