Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 6908 del 9 novembre scorso, ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 76 del Codice del Terzo Settore nella parte in cui destina le risorse di cui all’articolo 73, comma 2,lettera c), del citato codice, al sostegno dell’attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato attraverso l’erogazione di contributi per l’acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, escludendo gli altri enti del Terzo Settore svolgenti le medesime attività di interesse generale.

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