La riforma del Terzo settore subisce una accelerazione in quanto mercoledì 28 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato gli ultimi tre decreti legislativi da emanarsi in attuazione della delega di cui alla legge n. 106/2016, da cui si attende una profonda riforma del Terzo settore, che intende ricondurre ad unità la precedente disciplina da tempo considerata insufficiente, frammentaria e disomogenea.
Inquadramento normativo degli enti del Terzo settore
Per quanto si è potuto apprendere sino ad ora, una delle innovazioni più rilevanti sarà il tentativo di dare compiuto inquadramento normativo alla categoria degli enti del Terzo settore.
Questi potranno essere costituiti in svariate forme giuridiche, ma saranno tutti accomunati dal soddisfacimento di due requisiti: il primo, sostanziale, consisterà nel perseguimento, senza scopo di lucro, di:
- finalità civiche
- solidaristiche
- utilità sociale
attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore
Il secondo requisito, invece, avrà natura formale e sarà soddisfatto con l’iscrizione dell’ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, concessa laddove l’ente presenti apposita domanda corredata dalla documentazione necessaria ad accertare la soddisfazione del requisito sostanziale.