La transizione degli enti facenti parte del c.d. Terzo Settore dal vecchio al nuovo regime giuridico rappresenta uno degli aspetti più delicati della Riforma.

Diversi sono gli interrogativi degli operatori del settore rispetto al diritto applicabile medio tempore alla definitiva approvazione dei decreti attuativi per l’entrata in vigore del D.Lgs n. 117/2017. Per questo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota prot. n. 34/0012604, ha fornito prime indicazioni in merito.

In particolare, il Ministero ha specificato che:

  • gli enti costituiti fino al 2 agosto 2017 dovranno, entro il 3 febbraio 2019 (18 mesi dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del CTS), con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, apportare ai propri statuti le necessarie modifiche per conformarsi alla nuova disciplina. Fino ad allora, per OdV e APS le verifiche per l’iscrizione negli attuali registri avverranno sulla base della normativa vigente al momento della costituzione;
  • gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 sono tenuti a conformarsi alla disciplina contenuta nella Riforma ab origine. A questi ultimi, sono quindi già applicabili le norme che attengono ai requisiti sostanziali richiesti per gli ETS.