Rispetto al regime previsto per gli altri ETS, alcune particolarità sono state predisposte dal legislatore in favore delle OdV e APS, enti per i quali, fra l’altro, sono previsti ulteriori ambiti di attività non commerciale, quali quelli relativi ad attività che per gli altri ETS sono considerate “attività diverse di natura commerciale”.

In favore delle OdV e APS con ricavi fino a 130.000 euro (o a diversa soglia armonizzata dalle istituzioni europee), ai sensi dell’art. 86, D.Lgs. n. 117/2017, è stabilita la possibilità di applicare un regime contabile semplificato e, al fine di determinare l’imponibile, è prevista l’applicazione di coefficienti di redditività all’ammontare dei ricavi pari:

  • al 1% per le OdV, e
  • al 3% per le APS.

In favore dei soggetti che applicano tale regime saranno poi previste una serie di esenzioni ed esoneri (fra cui l’esenzione da alcuni degli obblighi ex art. 87, D.Lgs. n. 117/2017 e l’esonero dagli obblighi di registrazione, tenuta delle scritture contabili e versamento dell’IVA).