La riforma del Terzo settore per gli enti del Terzo settore che svolgono con modalità commerciali attività previste dal nuovo Codice, il legislatore ha concesso, per la determinazione del reddito d’impresa, la possibilità di optare per un nuovo regime forfetario. Infatti, a seconda che si tratti di attività di prestazione di servizi o di altre attività, la riforma ha previsto una determinazione forfetaria del reddito d’impresa derivante dall’applicazione di diversi coefficienti di redditività da applicare all’ammontare dei ricavi conseguiti durante l’esercizio. L’applicazione dei diversi coefficienti di redditività dipende non solo dal tipo di attività svolta, prestazione di servizi o altre attività, ma anche, e soprattutto, dall’ammontare dei ricavi conseguiti.
Controlli in materia fiscale
L’Amministrazione finanziaria svolge attività di controllo autonoma per assicurare il rispetto dei requisiti necessari per ottenere le agevolazioni fiscali previste dal nuovo Codice, ricorrendo a quei poteri istruttori così come previsti dai decreti sull’Accertamento e sull’IVA. Essa fornisce all’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore, previa convocazione dell’ente inquisito, ogni elemento utile, in merito all’accertamento subito, per valutare un’eventuale cancellazione dell’ente dal Registro stesso. In ogni caso i poteri di controllo in merito all’iscrizione, all’aggiornamento e alla cancellazione degli enti dal Registro unico nazionale del Terzo settore rimangono in capo all’ufficio del Registro stesso.