La circolare pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali lo scorso 27 dicembre ha fornito, fra gli altri, taluni chiarimenti con specifico riguardo agli adeguamenti statutari che, come stabilito ai sensi del secondo comma dell’art. 101 CTS, entro il 3 agosto 2019 dovranno essere apportati dalle Onlus.
La normativa fiscale vigente prima della entrata in vigore del Codice continuerà infatti a potere essere applicata fino al periodo di imposta successivo a quello in cui il RUNTS sarà reso operativo e solo fino al momento in cui le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice non otterranno l’autorizzazione della Commissione Europea.
In particolare, si evidenzia che con espressa previsione statutaria, entro il medesimo termine del 3 agosto 2019, dovrà essere fatta cessare l’efficacia delle vecchie clausole statutarie il cui inserimento era stato reso necessario dall’adesione al regime Onlus ma che ora risultano incompatibili con quanto previsto dalla Riforma.