L’art. 89, comma 9, del Codice del Terzo Settore stabilisce che le organizzazioni non governative di cui al comma 7 dell’art. 32 della legge n. 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), ovvero già riconosciute ai sensi della lege 26 febbraio 1987 n. 49 e qualificate come Onlus secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/1997, sono da considerarsi automaticamente iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, fatto salvo il sistema normativo e regolamentare della disciplina sugli organismi di cooperazione per lo sviluppo, soggetti alla vigilanza dell’AICS (Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo) ed iscritti nell’elenco OICS (Osservatorio Interregionale della Cooperazione allo Sviluppo).

Entro il 3 febbraio 2019, le ONG già idonee saranno quindi tenute ad aggiornare i propri statuti in forza di quanto previsto dalle clausole inderogabili del nuovo Codice del Terzo Settore (nel rispetto degli obblighi di conformità ai requisiti su ordinamento, amministrazione, rendicontazione, bilancio d’esercizio e sociale, trasparenza e accountability).

Al contempo dovranno adeguarsi anche tutti gli altri enti non profit iscritti nell’elenco OSC (Organizzazioni Società Civile), considerato che sono infatti abrogate le rispettive leggi speciali e che il requisito di iscrizione al RUNTS è soddisfatto anche solo con l’iscrizione in uno dei registri di settore.