L’art. 11 Cts ha stabilito che tutti gli enti del Terzo Settore che intenderanno acquisire la qualifica di Ets saranno tenuti a registrarsi nel Runts e ad indicare gli estremi relativi alla loro iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Il secondo comma del medesimo articolo ha invece risolto l’annosa questione relativa all’obbligo di iscrizione degli Ets esercenti un’attività imprenditoriale nel registro delle imprese, circoscrivendo tale obbligo in capo a tutti gli enti del Terzo Settore esercenti la propria attività, esclusivamente o principalmente, in forma di impresa commerciale.
Infatti, chiunque ponga in essere un comportamento imprenditoriale, sia esso commerciale o agricolo, anche se si tratta di un’associazione o di una fondazione, secondo quanto previsto ai sensi del secondo comma dell’art. 2196 c.c., è tenuto a presentare domanda di iscrizione nel registro delle imprese nel termine di 30 giorni dal momento in cui sia stato dato inizio al “comportamento imprenditoriale”.
Inoltre, come precisato in un recente studio dal Consiglio Nazionale del Notariato, per quanto riguarda gli enti del Terzo Settore è opportuno tenere sempre distinto l’esercizio di attività in forma di impresa commerciale dalle attività “diverse” da quelle interesse generale di cui all’art. 5 Cts, comunque esercitabili sulla base dei criteri e dei limiti ministeriali.