Il riconoscimento dei c.d. enti federativi “di secondo livello”, locuzione con cui si fa riferimento alle Reti Associative, l’unica categoria di enti cui sarà consentita la contemporanea iscrizione in  più sezioni del RUNTS, rappresenta una delle novità di maggiore importanza introdotte dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017).

Previsti e disciplinati ai sensi dell’art. 41 CTS, agli enti federativi di secondo livello è consentito, entro certi limiti, derogare al principio di democraticità.

Questi devono tuttavia essere necessariamente costituiti in forma associativa e sono tenuti a dotarsi di una struttura tale da poter attribuirgli rilevanza ed espressione sia su base nazionale che  locale.

L’appartenenza ad una Rete Associativa consente, infatti, agli enti che ne fanno parte di poter svolgere attività associative sottoposti al costante monitoraggio della Rete stessa, il che rappresenta per questi un fondamentale strumento di promozione, sviluppo e controllo.

Punto di forza delle Reti è altresì quello di poter promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni. Inoltre, secondo il nuovo dettato normativo, una volta che sarà definitivamente istituito il RUNTS, le Reti che per almeno un anno vi si saranno iscritte potranno accedere ai fondi per il finanziamento dei progetti e delle attività di interesse generale per il Terzo Settore (art. 72 CTS).

Fra le Reti Associative quelle sicuramente più conosciute sono i Centri di Servizio per il Volontariato (Csv), tanto rilevanti da essere state disciplinate separatamente dal D.Lgs. 117/2017 (artt. 61 CTS ss.).