Con adunanza del 26 luglio 2018 la Commissione Speciale del Consiglio di Stato, su richiesta dell’ANAC al fine di dare risposta a taluni dubbi interpretativi emersi in ordine alla disciplina sugli affidamenti sociali, ha espresso il parere n. 02052/2018, pubblicato lo scorso 20 agosto.

Le nuove previsioni degli artt. 56, 57 e 58 del Codice del Terzo Settore hanno infatti ampliato il numero e la portata delle modalità di affidamento dei servizi sociali agli ETS, affiancandosi alla disciplina prevista dal Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 che in Italia ha recepito il disposto delle direttive UE (2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE).

Fondando il suo ragionamento su un’attenta disamina delle norme interne e della disciplina comunitaria ed evidenziando il significato del concetto di onerosità, che traccia il confine fra i servizi economici e quelli non economici di interesse generale, la Commissione precisa che le nuove procedure di affidamento introdotte dal CTS (accreditamento, co-progettazione e partenariato) non sempre devono tener conto di quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici: solo nel caso in cui i servizi siano svolti in modo oneroso, le procedure di affidamento dei servizi sociali contemplate dal CTS saranno soggette al Codice dei Contratti Pubblici; viceversa, qualora fosse prevista la resa gratuita dei servizi, le dette procedure potranno non tenere conto delle più restrittive previsioni del Codice dei Contratti Pubblici.

In ogni caso, trattandosi di modalità di affidamento strutturalmente riservate ad enti non profit che, in quanto tali, “determinano una sostanziale segregazione del mercato” e non consentono alle imprese profit di rendersi affidatarie del servizio, l’adozione di queste procedure imporrà all’Amministrazione di motivare puntualmente le ragioni lato sensu “sociali” di tale scelta.

La Commissione precisa altresì che la prestazione di un servizio può essere considerata gratuita solo quando è esclusa la remunerazione, anche indiretta, di tutti i fattori produttivi; un eventuale rimborso delle spese sostenute dovrà quindi comprendere solo quelle vive e documentate dall’ente rimborsato.