Possono acquisire la qualifica di Impresa Sociale tutti gli enti privati, già costituiti, o di nuova costituzione, nelle forme di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, un’attività d’impresa d’interesse generale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti che favoriscono il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Prima di inoltrare la richiesta di iscrizione, tutti gli enti privati che intenderanno iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore come Impresa Sociale saranno quindi tenuti a modificare i propri statuti con delibera dell’assemblea dei soci, il cui verbale dovrà essere redatto dal notaio.

I nuovi statuti, nella forma dell’atto pubblico, dovranno specificare le attività d’interesse generale perseguite dall’ente, secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.Lgs n. 112/2017, e dovranno riflettere quanto previsto dalle norme sul coinvolgimento dei lavoratori e degli stakeholder (artt. 11 e 13, D.Lgs. n. 112/2017) e sulla nomina degli organi di controllo. Salvo le deroghe previste dalla legge, gli statuti delle Imprese Sociali dovranno comunque fare espresso riferimento all’assenza dello scopo di lucro e al divieto di distribuzione anche indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati.