Con l’art. 24-ter del disegno di conversione del “decreto fiscale”, approvato in via definitiva lo scorso 23 dicembre 2018, sono state modificate alcune disposizioni del Codice del Terzo Settore.
Per quanto attiene alle Organizzazioni di Volontariato, è stabilito che questi enti potranno essere ammessi a svolgere a titolo di autofinanziamento altre attività, diverse ed ulteriori rispetto a quelle principali di interesse generale, con metodo lucrativo, a condizione che il carattere secondario e strumentale di queste ultime, rispetto a quelle condotte a rimborso spese, venga adeguatamente documentato (nella relazione di missione, in una annotazione al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio). È stato altresì precisato che la detrazione del 35% prevista per le erogazioni liberali in favore di OdV di cui all’art. 83, comma 1, potrà essere applicata indipendentemente dal fatto che si tratti di erogazioni in denaro o in natura.
Seppure questa misura dovrà essere sottoposta all’autorizzazione della Commissione europea, fondamentale è anche l’introduzione del comma 2-bis alle disposizioni in materia di imposte sui redditi di cui all’art. 79. Secondo questa norma, non verrà meno la qualifica di non commercialità per quegli Ets che abbiano svolto attività di interesse generale, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate con le pubbliche amministrazioni, i cui ricavi abbiano superato i costi sostenuti entro il limite del 5% e per non più di due periodi di imposta consecutivi.
Si evidenzia inoltre che i margini di operatività della finanza sociale saranno ampliati dalle nuove modifiche alla disciplina dei titoli di solidarietà.