Per le donazioni in favore delle ancora Onlus, incluse le ONG, delle cooperative sociali, delle OdV e delle APS, già da quest’anno potranno essere applicate le nuove regole sulle agevolazioni fiscali previste dall’art. 83 del D.Lgs. n. 117/2017, che permetteranno a tutti i donatori – sia persone fisiche che enti – di incidere in modo ulteriore e significativo sull’operato delle organizzazioni che si vorranno sostenere già nel corso di questo mese di Dicembre, purché si tratti di enti che svolgono una attività di tipo non commerciale e che adempiano alle misure di trasparenza previste dal nuovo Codice.
Fino ad una somma complessiva di 30.000 euro in ciascun periodo, dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche potrà essere detratto un importo pari al 30% (35% se la donazione è in favore di organizzazioni di volontariato) degli oneri sostenuti per effettuare delle erogazioni liberali in denaro o in natura in favore degli enti del Terzo Settore non commerciali – come definiti ai sensi dell’art. 79, comma 5, CTS. Per quanto attiene le donazioni in natura, dovrà essere emanato un decreto che individui le tipologie di beni che danno diritto alle dette agevolazioni e con cui saranno stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione di questa. Per adesso si potrà fare riferimento solo a quanto riportato sul tema dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 39/2005.
Sia che siano erogate da persone fisiche che da altri enti, invece, le donazioni in denaro e in natura potranno essere dedotte dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% di quanto dichiarato. Inoltre, sempre entro tale limite, nel caso in cui la somma dedotta superi il valore del reddito complessivo dichiarato, considerato al netto delle deduzioni, la parte non goduta potrà essere riportata dalle altre dichiarazioni dei redditi fino al quarto periodo d’imposta successivo e fino a concorrenza del suo ammontare.Tali agevolazioni non potranno essere ad ogni modo cumulate con altre previste da ulteriori disposizioni di legge a titolo di deduzione o detrazione a fronte delle medesime erogazioni.