L’art. 82 del D.lgs. n. 117/2017, che è stato oggetto dell’ultimo decreto correttivo al Codice recentemente pubblicato, regolamenta la disciplina in materia di imposte indirette applicabile agli ETS ed è una delle disposizioni del Codice in vigore già dal 1° gennaio 2018 che possono essere applicate nella fase transitoria ad Onlus, OdV ed APS.
La norma esenta gli Enti del Terzo Settore dal pagamento dell’imposta di registro per le modifiche statutarie e le integrazioni necessarie ai fini dell’adeguamento.
Stabilisce inoltre l’esenzione dall’imposta di registro anche di tutti gli atti costitutivi e di quelli connessi allo svolgimento delle attività delle OdV; previsione sancita ai sensi dell’art. 8, comma 1, legge n. 266/1991, reintrodotto con il correttivo e che inizialmente era stato oggetto di abrogazione.
Alle altre operazioni diverse da queste obbligatorie, comprese quelle straordinarie ex art. 42 bis c.c. (introdotto dall’art. 98 CTS), anche nel caso in cui prevedano apporti al patrimonio dell’ente, potrà essere invece applicata una imposta di registro in misura fissa, misura che permette di allineare il trattamento fiscale a quello proprio delle operazioni societarie. Analogamente, per gli atti traslativi a titolo oneroso delle proprietà immobiliari e per quelli traslativi o costitutivi di diritti immobiliari di godimento a favore di ETS è determinato il pagamento di imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali, purché:
- entro cinque anni dal trasferimento, i beni siano utilizzati in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale; e
- contestualmente alla stipula dell’atto di trasferimento, l’ente sia tenuto a rendere un’apposita dichiarazione sulle volontà di utilizzo del bene per la realizzazione di finalità di tipo puramente istituzionale.
In proposito, si ricorda che in caso di dichiarazione mendace o di mancato utilizzo, oltre all’imposta ordinaria, saranno dovuti gli interessi moratori a decorrere dal trasferimento e dovrà essere altresì onorato il pagamento di una sanzione.