Con la riforma del Terzo settore gli enti ed associazioni come potranno ottenere la personalità giuridica?
Accanto all’unica modalità attualmente esistente per le associazioni e le fondazioni di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, consistente, ex art. 1 del D.P.R. 361/2000, nell’iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso gli Uffici Territoriali del Governo, il Codice del settore introduce la possibilità per i medesimi enti di ottenere la personalità giuridica, in deroga al citato D.P.R., iscrivendosi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Previsione dell’importo del patrimonio minimo
Un fondamentale elemento di novità sarà rappresentato dalla previsione dell’importo del patrimonio minimo per le associazioni e le fondazioni al fine dell’ottenimento della personalità giuridica.
Allo stato attuale, infatti, la dotazione patrimoniale minima viene individuata di volta in volta dagli Uffici della Prefettura i quali, nella maggior parte dei casi, si attestano attorno ad un valore di 120.000 euro, in conformità a quanto previsto per le società per azioni prima della modifica dell’art. 2327 c.c. Con la riforma del Terzo settore, sarà sufficiente un importo molto più basso pari, per le fondazioni, a 30.000 euro e, per le associazioni, a 15.000 euro.