Dal 4 luglio 2018, in forza del Decreto del Ministero del Lavoro n. 50 del 2018, le operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda impegnato nello svolgimento di attività di interesse generale di un’Impresa Sociale dovranno essere realizzate sulla base di una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l’impresa che attesti il valore effettivo del patrimonio di questa. Tale relazione, insieme alla situazione patrimoniale dell’ente e a quella degli amministratori, dovrà essere allegata all’atto scritto avente data certa da comunicare, come previsto per il compimento delle operazioni straordinarie, al Ministero del Lavoro almeno 90 giorni prima della convocazione dell’organo statutariamente competente a deliberare la cessione.

La nuova disciplina prevede inoltre che, in caso di scioglimento dell’ente (indipendentemente dal fatto che questo sia volontario o conseguente alla perdita della qualifica di Impresa Sociale), il patrimonio dovrà essere devoluto ad altri ETS operanti da almeno tre anni o, alternativamente, a “fondi per lo sviluppo e la promozione di Imprese Sociali”. L’organo di amministrazione è quindi tenuto, indicando l’ammontare esatto del patrimonio, a comunicare al Ministero i dati dell’ente beneficiario della devoluzione e di quello che la opera.