Con lo studio n. 102-2018/I del Consiglio Nazionale del Notariato sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alla disciplina applicabile agli Ets cha abbiano costituito dei patrimoni destinati ad uno specifico affare. Infatti, nel rispetto della riserva di legge di cui al secondo comma dell’art. 2740 c.c., l’art. 10 Cts sancisce che tutti gli Enti del Terzo Settore, iscritti nel registro delle imprese e dotati di personalità giuridica, possono costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare nel rispetto della disciplina codicistica di cui al libro V, artt. 2447-bis c.c. e segg. Sostanzialmente, l’ambito di applicazione di tutti i patrimoni destinati riguarda: le associazioni, fondazioni e comunque tutti gli enti non societari che pongono concretamente in essere un’attività di impresa commerciale o agricola e che nel termine di 30 giorni dall’inizio dell’attività abbiano presentato domanda di iscrizione nel registro delle imprese; e le imprese sociali che siano dotate di personalità giuridica. 

Fatta salva la possibilità di regolamentare diversamente nello statuto, la costituzione di un patrimonio destinato potrà essere effettuata con delibera dell’organo amministrativo per l’esercizio di “specifici affari” di interesse generale perseguiti dall’ente. Dovrà trattarsi di attività che non siano riservate in base a leggi speciali e che siano omogenee rispetto a quelle generali dell’ente, rappresentando una modalità di perseguimento di queste. Non potrà tuttavia essere destinata al loro esercizio una somma che superi il 10% del patrimonio netto dell’ente, motivo per cui è previsto che la delibera costitutiva debba essere corredata da un business plan e, qualora lo si ritenga opportuno, anche da una perizia di stima. Infatti, nel rispetto di tale requisito dimensionale e della congruità ed adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dell’attività prefissata, al momento della costituzione del patrimonio destinato bisognerà fare espresso riferimento alle modalità ed alle regole relative all’impiego delle somme, alle eventuali garanzie, ai beni ed ai rapporti giuridici che si intendono ricompresi in tale patrimonio e agli eventuali apporti di terzi. 

Tale delibera dovrà essere pubblicata nel registro delle imprese e nel termine di 60 giorni dall’avvenuta iscrizione i creditori sociali potranno presentare opposizione a questa, fatta salva comunque la possibilità del tribunale di disporre che la deliberazione sia comunque eseguita, previa prestazione di un’idonea garanzia da parte dell’ente.