Con la circolare n. 3711/C, pubblicata il 2 gennaio dal Mise, sono state chiarite alcune problematiche interpretative relative alla nuova disciplina sulle imprese e sulle società cooperative sociali.
In primo luogo, richiamando quanto già espresso con il parere, prot. 356521 del 4/09/2017, il Ministero ha fatto presente che per le imprese neocostituite l’impossibilità di depositare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale non integra alcun tipo di ostacolo all’acquisizione dello status di impresa sociale e alla iscrizione nella relativa sezione speciale del registro delle imprese.
In secondo luogo, evidenziando che ai sensi del quarto comma dell’art. 1 del D.Lgs. n. 112/2017 tutte le società cooperative sociali ed i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali e richiamando altresì la nota prot. 2491/2018 emessa dal Ministero del Lavoro, il Mise ha precisato che fino a quando non saranno emanate le linee guida di cui all’art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017 e, ferma restando la facoltà di redigerlo facendo riferimento a quelle attuali, questi enti non saranno gravati dall’obbligo di depositare il bilancio sociale. È comunque fatto salvo quanto previsto da eventuali disposizioni regionali in proposito.
Il Mise ha inoltre posto l’accento sulla necessità dell’intervento del notaio ai fini dell’adozione delle modifiche statutarie di adeguamento da parte delle imprese sociali già costituite al momento della data di entrata in vigore del decreto.
Per quanto riguarda le cooperative sociali è stato altresì precisato che questi enti continueranno ad operare in applicazione della normativa speciale a loro relativa e che, ferma restando la loro iscrizione di diritto nella sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, le disposizioni di cui al D.Lgs. 112/2017 potranno essere adottate in favore delle cooperative solo se ed in quanto compatibili con quanto stabilito dalle relative leggi speciali.