Con la circolare del Ministero del Lavoro n. 20 pubblicata lo scorso 27 dicembre, in continuità con le prime questioni sul diritto transitorio già affrontate, il Ministero del Lavoro ha fornito tutti i chiarimenti che si presentavano necessari al fine di un corretto esercizio dell’autonomia statutaria degli enti iscritti nei Registri Onlus, delle OdV e delle Aps, in favore dei quali è stata prevista la possibilità di modificare i propri statuti anche seguendo la  specifica procedura semplificata di cui al secondo comma dell’art. 101 del Codice.  

Ferma restando l’autonomia statutaria degli enti, la nuova disciplina del Codice del Terzo Settore è permeata di numerose disposizioni inderogabili relative alle modalità di tenuta del bilancio, al controllo contabile e alle modalità di effettuazione dell’assemblea, al cui carattere “ordinario” o “straordinario” e ai cui relativi quorum dovranno fare riferimento gli statuti. In questi dovrà essere altresì indicata la possibilità di esercitare delle “attività diverse” da quelle di interesse generale che intendono svolgere e bisognerà fare espresso riferimento agli organi competenti ad effettuare gli adempimenti dovuti, oltre che al potere degli associati di visionare i libri contabili e alle modalità di redazione ed approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale. Inoltre, dovrà farsi obbligatorio riferimento alla nuova denominazione degli enti che dovrà contenere la locuzione “ente del terzo settore” o l’acronimo “Ets”.