Dal 4 luglio 2018 è in vigore la nuova disciplina di cui al Decreto del Ministro del Lavoro del 27 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 per le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione e scissione), la cessione d’azienda e la devoluzione del patrimonio degli enti che hanno assunto la qualifica di Impresa Sociale.

L’efficacia delle operazioni straordinarie e delle cessioni di azienda da ora in poi sarà subordinata all’autorizzazione del Ministero del Lavoro che, attraverso un’attività istruttoria, sarà tenuto a verificare che i soggetti risultanti dalle operazioni preservino tutti i criteri previsti per gli ETS (assenza di scopo di lucro, vincoli di destinazione del patrimonio, attività di interesse generale). Almeno 90 giorni prima della convocazione dell’organo statutariamente competente a deliberare le suddette operazioni, l’organo di amministrazione dell’ente sarà dunque tenuto a notificare al Ministero un atto scritto, la cui data di sottoscrizione deve essere attestata dal notaio o da altro pubblico ufficiale, contenente la descrizione delle operazioni che si intende svolgere. A quest’atto dovrà essere allegato l’ultimo bilancio di esercizio o altro documento comprovante la situazione patrimoniale dell’ente, steso secondo i criteri di redazione del bilancio di esercizio, ed una relazione degli amministratori in cui devono essere indicate: “le ragioni che inducono a compiere l’operazione straordinaria; le modalità attraverso cui il soggetto risultante dall’operazione si impegna a garantire il rispetto del requisito dell’assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità proprie dell’impresa sociale; e le modalità con cui si intende garantire il perseguimento delle attività e delle finalità di interesse generale dell’impresa”.

Decorso il predetto termine di 90 giorni varrà la regola del silenzio assenso; invece in caso di diniego potrà essere proposto ricorso innanzi al TAR territorialmente competente.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale in parola, alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione si applica la disciplina prevista agli articoli da 2498 a 2506-quater del codice civile, avendo riguardo alla configurazione giuridica dell’ente avente la qualifica di Impresa Sociale.