Ai sensi dell’art. 82, comma 2, del Codice del Terzo Settore ogni trasferimento a titolo gratuito in favore degli Ets (donazioni, eredità, legati), se utilizzato esclusivamente per perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste negli statuti, non sarà soggetto ad imposte.

Il punto è stato approfondito dal Consiglio Nazionale del Notariato nello studio n. 72-2018/T, che si è soffermato sul problema del coordinamento di questa norma con le previsioni di cui all’art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 346/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni) le cui disposizioni, nè le collegate norme relative alle imposte ipotecarie e catastali, non potranno più essere applicate agli Ets che avranno come sola disciplina di riferimento quella di cui all’art. 82 CTS.