Questione non sempre chiara della Riforma attiene il momento di effettiva entrata in vigore delle norme emanate con il Codice del Terzo Settore.

Fra quelle fiscali, diventeranno efficaci solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui il RUNTS sarà operativo e comunque dopo che la Commissione Europea avrà concesso l’autorizzazione, assicurando la conformità della normativa all’ordinamento comunitario, le disposizioni di cui al titolo X che indicano i criteri da adottare ai fini della qualificazione commerciale e non commerciale degli ETS e delle attività da questi svolte, stabilendo regimi forfetari di tassazione indirizzati agli ETS non commerciali, alle OdV e alle APS.

Con l’art. 104, comma 1, CTS è stato altresì previsto che una serie di misure agevolative potranno essere applicate in via transitoria già dal periodo che va dal 1° gennaio 2018 sino alla completa attuazione di tutte le disposizioni di cui al titolo X. Si tratta delle norme in materia di detrazioni e deduzioni per chi effettua erogazioni liberali, agevolazioni in tema di imposte indirette, e delle previsioni di cui agli articoli 84 e 85 in merito alle esenzioni Ires relative agli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non lucrative da parte di OdV e APS.

Si sottolinea inoltre che il suddetto articolo menziona fra le norme transitoriamente applicabili a Onlus, OdV e APS anche quelle sui i titoli di solidarietà (art. 77), il Social Lending (art. 78) e i Social Bonus (art. 81). Perché queste possano essere operative si rimane tuttavia in attesa della pubblicazione un apposito decreto ministeriale.