La disciplina del Codice del Terzo Settore (“CTS”) si applica agli enti religiosi civilmente riconosciuti solo limitatamente alle attività d’interesse generale condotte, a condizione che per queste sia adottato un regolamento di recepimento delle nuove norme.
Il regolamento, che funge da statuto, dovrà essere depositato nel RUNTS e, tenendo conto delle specifiche preclusioni previste per gli enti religiosi, dovrà indicare:
- le attività svolte tra quelle di cui all’art. 5 del CTS e/o le eventuali “attività diverse” (art. 6, D.Lgs. n. 117/2017), consentite dall’atto costitutivo o dallo statuto, sussidiarie o strumentali ed esercitate secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tali attività in rapporto all’insieme di quelle impiegate nelle attività d’interesse generale;
- il divieto di distribuzione, anche indiretto, di utili e avanzi di gestione (art. 8, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 117/2017), da cui deriva l’obbligo di reimpiego degli utili delle attività del ramo;
- l’obbligo di devoluzione del patrimonio ex art. 9 del CTS in caso di estinzione, scioglimento o cancellazione dal RUNTS del “ramo” dell’ente impegnato nel perseguimento delle attività d’interesse generale;
- la costituzione di un apposito patrimonio destinato e il rispetto degli obblighi contabili.