Come fatto rilevare dal Consiglio Nazionale del Notariato, di particolare rilievo è la disciplina dei patrimoni destinati degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e delle confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato. La costituzione di patrimoni separati ed unicamente dedicati allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di questo tipo di enti è indispensabile al fine di garantire l’applicazione della disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore limitatamente alla parte del patrimonio che sia stata destinata allo svolgimento di tali attività.

Infatti, a condizione che venga adottato un apposito regolamento in forma di atto pubblico o scrittura privata, che sia costituito un apposito patrimonio destinato e che le scritture contabili siano tenute separatamente (secondo le disposizioni di cui all’art. 13 Cts), limitatamente allo svolgimento delle attività rientranti fra quelle di interesse generale di cui all’art. 5 Cts, nei riguardi di tali enti si applicano le norme del Codice del Terzo Settore.

Tuttavia, non trattandosi di una forma di separazione patrimoniale perfetta e mancando gli enti ecclesiastici di un sistema di pubblicità analogo a quello degli enti di cui al titolo I e V del codice civile, la dottrina è concorde con il ritenere esclusa l’applicazione nei loro riguardi della disciplina di cui all’art. 2447 bis c.c. e segg.