La Corte Costituzionale con la sentenza n. 185/2018, pubblicata nello scorso mese di ottobre, si è pronunciata sulle questioni di legittimità promosse dalle Regioni Veneto e Lombardia. Dichiarata l’incostituzionalità del terzo comma dell’art. 72 CTS, la Corte ha ritenuto inammissibili e/o infondate le altre questioni relative agli artt. 62, comma secondo, 64 e 65 CTS, che all’interno del Codice disciplinano il funzionamento dei Centri di Servizio per il Volontariato.

I CSV sono enti di diritto privato costituiti in forma di associazione riconosciuta che organizzano, gestiscono ed erogano servizi di supporto, volti a promuovere e rafforzare il ruolo dei volontari e il funzionamento delle OdV. In particolare, il legislatore, agli artt. 64 e 65 CTS, in attuazione della delega di cui all’art. 5, comma 1, lettera f) della L. 106/2016 (che prevedeva la revisione del sistema di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei CSV), ha stabilito l’istituzione di un Organismo Nazionale di Controllo di questi e di appositi Organismi Territoriali, ovvero organismi di diritto privato (di cui, gli OTC, privi di personalità giuridica) che svolgono funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sui singoli CSV e nella cui trama di rapporti interprivati trova attuazione il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118, comma quarto, Cost. Inoltre, compito dell’ONC è quello di svolgere tutte le attività volte all’amministrazione del FUN, il fondo monetario di finanziamento dei CSV, alimentato da contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (art. 62 CTS).

La Corte ha affermato che, pur trattandosi questa di una forma particolarmente accentuata di coordinamento nazionale, non è possibile rilevarne alcun profilo di illegittimità. Non si tratta, infatti, di alcun sistema di governo pubblico del Terzo Settore, quanto piuttosto un sistema di programmazione e coordinamento che realizza quella rete di organismi delineata dalla legge delega, coniugando al tempo stesso quell’imprescindibile esigenza di uniformità, necessaria a questo settore.

Con particolare riguardo a quella dell’ONC, infatti, la Corte ha evidenziato nella sua composizione è possibile rilevare un’elevata presenza di rappresentanti privati con una minima, ma paritaria, rappresentanza di Stato e Regioni; mentre, per quanto attiene alle sue funzioni, ha sottolineato che queste non ineriscono in alcun modo gli ambiti materiali in cui si realizzano le attività del Terzo Settore, che sono e rimangono di prevalente competenza regionale.