Riforma del Terzo settore e Titoli di solidarietà
Agli articoli 77 e 78 del Codice del Terzo settore il legislatore ha introdotto strumenti di finanziamento sociale al fine di favorire il sostegno alle attività svolte dagli enti del Terzo settore. In particolare con l’articolo 77 il legislatore ha previsto che le banche autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, possono emettere obbligazioni e altri titoli di debito, ed anche certificati di deposito, al fine di garantire un sostegno alle attività istituzionali degli enti. Gli istituti di credito autorizzati non potranno applicare sull’emissione dei “titoli di solidarietà”” le commissioni di collocamento e dovranno destinare l’intera raccolta avvenuta a favore degli enti del Terzo settore iscritti nell’apposito registro. È prevista per le banche la possibilità di devolvere, a titolo di liberalità, lo 0,6% dell’avvenuta raccolta con la conseguente assegnazione di un credito d’imposta pari al 50% dell’erogazione liberale stessa.
Regime fiscale del Social landing
L’articolo 78 del Codice del Terzo settore disciplina il regime fiscale del “social lending”. Al fine di favorire la raccolta di capitale da parte degli enti del Terzo settore, gli importi percepiti a titolo di remunerazione, da parte di quei soggetti gestori dei portali on line per il finanziamento e il sostegno delle attività di cui all’articolo 5 di tutti gli Ets, saranno assoggettati allo stesso trattamento fiscale previsto per i Titoli di Stato, di cui all’articolo 26, comma 4 del D.p.r. 600/1973, ovvero con una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con un’ aliquota pari al 12,5% . Le disposizioni previste dagli articoli 78 e 79 troveranno applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello corrente al 31 dicembre 2017.