L’istituzione di un Registro cui dovranno iscriversi tutti gli enti che intenderanno acquisire la qualifica di ETS rappresenta una delle novità di maggiore importanza introdotte con la Riforma del Terzo Settore
Il RUNTS (operativo solo dal momento in cui verrà emesso l’apposito decreto ministeriale di cui all’art. 54 CTS), articolato in sette sezioni, imporrà agli iscritti il rispetto di nuovi principi e regole di trasparenza e sarà un vero e proprio raccoglitore di dati, informazioni e atti relativi alla struttura organizzativa degli enti, alla titolarità delle cariche sociali, all’impiego delle risorse finanziarie e al perseguimento dei fini statutari.
Ad eccezione di quanto previsto per le reti associative, sulla base delle modalità di esercizio delle attività di interesse generale e dello specifico regime fiscale applicabile, gli enti potranno iscriversi in una sola sezione del Registro, individuata in considerazione delle attività di interesse generale perseguite e dello specifico regime fiscale applicabile.
Per gli enti attualmente iscritti nei registri esistenti (OdV, Aps), che abbiano seguito le procedure di adeguamento al nuovo quadro normativo, sarà prevista l’automatica trasmigrazione della loro iscrizione nell’apposita sezione del Registro Unico; ciò non avverrà invece per le Onlus e per tutti gli altri enti senza fine di lucro che intenderanno qualificarsi ETS. Questi ultimi saranno infatti chiamati a stabilire in quale sezione del Registro collocarsi e, ricorrendone i requisiti richiesti, potranno scegliere se catalogarsi fra gli “altri enti del Terzo Settore”, gli enti filantropici, le OdV o le Aps; alternativamente, potranno decidere di adottare la qualifica di Impresa Sociale. In quest’ultimo caso, l’iscrizione all’apposita sezione del Registro delle imprese sarà considerata condizione sufficiente per poter essere qualificati ETS.