A seguito di quanto già fatto rilevare nello scorso mese in maggio, in data 24 luglio è stato pubblicato il secondo parere (00731/2018) del Consiglio di Stato sullo schema di decreto correttivo al Codice del Terzo Settore, con cui è stato posto l’accento sulle misure fiscali e sul nuovo meccanismo di riconoscimento e perdita della personalità giuridica previsto dal D.Lgs. n. 117/2017.

In particolare, la Commissione ha voluto evidenziare il ruolo preponderante della disciplina generale di cui al D.P.R 361/2000, facendo seguito ai precedenti rilievi effettuati in merito al mancato coordinamento tra quanto in quest’ultimo previsto e quanto stabilito dal Codice sull’attribuzione della personalità giuridica e sugli effetti di una eventuale cancellazione dal RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Secondo quanto sottolineato dal CdS, le norme di cui al D.P.R. 361/2000, affiancate dalle leggi speciali che consentono il riconoscimento della piena soggettività anche a fronte dell’iscrizione in albi speciali, alternativi a quello prefettizio, non possono infatti essere del tutto superate e, sussistendone le richieste condizioni, l’acquisto della personalità giuridica deve sempre essere consentito a prescindere dalla collocazione dell’ente in questione all’interno del perimetro di un determinato settore specialistico (Terzo Settore, Settore delle Imprese etc.). Per gli ETS ne conseguirà dunque che, fatta salva la possibilità di ottenere la piena soggettività per mezzo dell’iscrizione al RUNTS, la legittima cancellazione da questo, per gli enti che siano già iscritti nell’albo prefettizio, non potrà comportarne la perdita né rappresentare un impedimento per il futuro riconoscimento ai sensi del citato D.P.R.